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venerdì 10 aprile 2020

TRATTATO (ORIGINARIO) CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA'

 

TRATTATO
CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI
SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA
DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI
SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA


LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la
Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta,
il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di
Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri
della zona euro" o "i membri del MES"),
DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione
di un meccanismo europeo di stabilità,


CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri
della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo
europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di
stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM)
di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.

(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica
l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un
meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro
1; a tal fine è stato aggiunto
il seguente paragrafo all’articolo 136: "Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono
istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la
stabilità dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria
nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".

(3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di
contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la
cui moneta è l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilità [del MES] legata a
un'adeguata condizionalità".
1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica
integrata, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri
macroeconomici e delle regole di
governance economica dell’Unione europea, dovrebbe
costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità
della zona euro.

(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l'euro
hanno deciso di procedere verso un'unione economica più forte, compresi un nuovo patto di
bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare
attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiuterà a sviluppare un
coordinamento più stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e
robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di
instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la
responsabilità e la solidarietà di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene
riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi
programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del
TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.


(6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità
finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono mettere a rischio la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla
stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria
scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo
complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento
erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla
stabilità del FESF. L'adeguatezza del volume della capacità massima consolidata di
finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione
prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà aumentato dal
consiglio dei governatori del MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del
presente trattato.

(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto
dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare
membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.

(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un
sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che
finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES
rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.


(9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non è l’euro ("Stati membri non facenti
parte della zona euro") che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di
sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a
partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale
sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni
in tempo utile e saranno opportunamente consultati.

(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno
autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla
Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.

(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l’Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare
la liquidità dei mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte
le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d’azione collettiva
("CACs") identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo
2011, il regime giuridico che disciplina l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona
euro è stato definito dal comitato economico e finanziario.

12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma
adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla
stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento
macroeconomico.


(13) Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare
accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i
capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di
creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di
creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a
decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del
MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza
finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa
priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES
beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.

(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l’equivalenza tra lo status di creditore del MES e
quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.

(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un
programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del
presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero
essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza
finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la
Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro.


(16) Conformemente all’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia
tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l’interpretazione e
l’applicazione del presente trattato.

(17) La sorveglianza post-programma sarà effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio
dell’Unione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


CAPO 1
MEMBRI E FINALITÀ

ARTICOLO 1
Istituzione e membri

1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria
internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilità" ("MES").
2. Le parti contraenti sono i membri del MES.

ARTICOLO 2
Nuovi membri

1. L’adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell’Unione europea a decorrere
dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata ai sensi
dell’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.


2. Ai sensi dell’articolo 44, l’ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse
modalità e condizioni applicate ai membri già effettivi.

3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in
cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui
all’articolo 11.

ARTICOLO 3
Obiettivo

L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità,
secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio
dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se
indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella
dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con
l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i
propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.


CAPO 2
GOVERNANCE

ARTICOLO 4
Struttura e regole di voto

1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché
di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.

2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di
comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle
disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due
terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.

3. L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti
alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo.


4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza è utilizzata nei casi in cui la
Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la
concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la
sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune
accordo tra il consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio
di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata
dell'85% dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un
trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al
fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso
secondo detta procedura d'urgenza. Il consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo
per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.

5. L’adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l’ 80% dei voti espressi.

6. L’adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti
espressi.

7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso
designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di
amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale
versato del MES conformemente all’allegato II.


8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte
dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a
richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza
finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i
propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di
conseguenza.

ARTICOLO 5
Consiglio dei governatori

1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono
revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES
responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del
governatore in caso di assenza di quest'ultimo.

2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui
al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure
elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente
e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione è organizzata senza ritardo se il
titolare non esercita più la funzione necessaria per la nomina a governatore.


3. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il
presidente della BCE, nonché il presidente dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un
governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di
osservatori.

4. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su
base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri
della zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei
governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.

5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in
qualità di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.

6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo
di riserva e/o al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;
b) l’emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 2;
c) la richiesta di capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;

d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacità
massima di finanziamento del MES ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
e) la valutazione dell’opportunità di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del
capitale della BCE ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare
all’allegato I ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6;
f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse la politica economica, le
condizioni enunciate nel protocollo d’intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione
della scelta degli strumenti nonché delle modalità finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli
articoli da 12 a 18;
g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di
politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 3;
h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti
per l'assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 20;
i) la modifica dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES
ai sensi dell’articolo 19;

j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES
ai sensi dell’articolo 40;
k) l’approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi
dell’articolo 44;
l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall’adesione di nuovi
membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il
calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall’adesione di un nuovo membro
al MES, ai sensi dell’articolo 44; e
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.

7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:
a) fissa le modalità tecniche dettagliate per l’adesione di un nuovo membro al MES ai sensi
dell’articolo 44;
b) decide di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza
qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del
paragrafo 2;

c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del
consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai
sensi del paragrafo 9;
d) compila l’elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o
amministratore supplente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8;
e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi
dell’articolo 7;
f) determina altri fondi ai sensi dell’articolo 24;
g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l’importo dovuto da un membro del
MES ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3;
h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1;
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell’articolo 29;
k) revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un
governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore
generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;

l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell’articolo 36,
paragrafo 5;
m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
8. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente
presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.
9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.

ARTICOLO 6
Consiglio di amministrazione

1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate
di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi
momento. L’amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome dell’amministratore
in caso di assenza di quest'ultimo.


2. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il
presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.

3. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base
ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della
zona euro sono altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di
amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.

4. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni
o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo
altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze
delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui
all'articolo 5, paragrafi 6 e 7.

6. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite all’articolo 5, il consiglio di
amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformità al presente trattato ed allo statuto del
MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o
ad esso delegate dal consiglio dei governatori.


7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi
del paragrafo 1.

8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di
amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del
consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7
Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la
nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello
di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale
non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o
amministratore supplente.

2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore
generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.


3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle
riunioni del consiglio dei governatori.

4. Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è responsabile dell’organizzazione,
della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal
consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la
direzione del consiglio di amministrazione.

CAPO 3
CAPITALE

ARTICOLO 8
Stock di capitale autorizzato

1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è
suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili
in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.


2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore
nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote
di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse
alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a
differenti condizioni.

3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e
non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello
di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote
corrisponda al modello modificato.

4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria
quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi
provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità
stabilite nel presente trattato.


5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale
autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato
responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L'obbligo di
un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non
decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal
MES.

ARTICOLO 9
Richiesta di capitale

1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale
autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri
del MES.

2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non
versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del
capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del
livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori
secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo
pagamento da parte dei membri del MES.

3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è
necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di
altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di
amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale
carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di
capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per
onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si
impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore
generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili
alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 10
Adeguamenti del capitale autorizzato

1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità
massima erogabile e l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare
il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II. Tale decisione entra
in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento
delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in
conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.


2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili
agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.

3. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il
capitale autorizzato del MES è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota
vigenti in detto momento per il rapporto, nell’ambito del modello di contribuzione aggiornato di cui
all’articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri
del MES esistenti.

ARTICOLO 11
Modello di contribuzione

1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la
sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale
della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dell’articolo 29 del
protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
(lo "statuto del SEBC") allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.

2. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato
nell’allegato I.


3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è
adeguato:

a) quando uno Stato membro dell'Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con
conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto
dell’articolo 10, paragrafo 3, o
b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a
un membro del MES ai sensi dell’articolo 42.

4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del
modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di
contribuzione è aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale
autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 1.

5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato
del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria
ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.

6. L’allegato I è modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica
di cui al presente articolo.

7. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del
presente articolo.


CAPO 4
OPERAZIONI

ARTICOLO 12
Principi

1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo
complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla
stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria
scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al
rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

2. Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno alla stabilità del MES può essere concesso per mezzo
degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.

3. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova
emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d’azione collettiva in un modo che
garantisca che il loro impatto giuridico sia identico.


ARTICOLO 13
Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità

1. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del
consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti
finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori
assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:
a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso
o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi a norma
dell'articolo 18, paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà
essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.

2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il
consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al
membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.


3. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla
Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI – il compito
di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni
contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la
gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore
generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza
finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà
essere adottata dal consiglio dei governatori.
Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche
economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione europea,
compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES
interessato.

4. La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa
verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei
governatori.

5. Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che
definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di
corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli
eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità.


7. La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha
il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza
finanziaria.

ARTICOLO 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere l'assistenza finanziaria precauzionale
sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito
soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono precisate in
dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono
specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere
firmato dal direttore generale.


4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale del MES.

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
relazione della Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
accordo in merito al mantenimento della linea di credito.

6. Dopo che un membro del MES abbia già ottenuto fondi una prima volta (per mezzo di un
prestito o di un acquisto sul mercato primario), il consiglio di amministrazione decide di comune
accordo su proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla
Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora adeguata o se sia
necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.

ARTICOLO 15
Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione
delle istituzioni finanziarie di un membro del MES

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del
MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello
stesso membro del MES.


2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni
finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalità e le condizioni finanziarie
dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un
membro del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve
essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
applicazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie
di un membro del MES.

5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver
ricevuto una relazione della Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7,
decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.


ARTICOLO 16
Prestiti del MES

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del
MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.

2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di
aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente
all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un
accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
applicazione dei prestiti del MES.

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.


ARTICOLO 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario

1. Al fine di ottimizzare l’efficienza in termini di costi dell’assistenza finanziaria, il consiglio dei
governatori può decidere di adottare disposizioni per l’acquisto dei titoli emessi sul mercato
primario da un membro del MES ai sensi dell’articolo 12.

2. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in
dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l’acquisto dei titoli sono specificate in un accordo
sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario.

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di
operazioni sul mercato primario.

ARTICOLO 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario

1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui
mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all'articolo
12, paragrafo 1.

2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio
finanziario sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze
eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.

3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in
dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

4. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono
specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal
direttore generale.

5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.

6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide l'avvio di
operazioni sul mercato secondario di comune accordo.


ARTICOLO 19
Revisione dell’elenco degli strumenti
di assistenza finanziaria

Il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli
articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.

ARTICOLO 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse

1. Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei costi
operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.

2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici
sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.

3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.


ARTICOLO 21
Operazioni di assunzione di prestiti

1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei
capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.

2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base
delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.

3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente
riesaminati dal consiglio di amministrazione.


CAPO 5
GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 22
Politica di investimento

1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di
prudenza atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive
adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il MES è
autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri
costi operativi ed amministrativi.

2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei
rischi.


ARTICOLO 23
Politica in materia di dividendi

1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un
dividendo ai membri del MES ove l’ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino
il livello determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i
profitti dell’investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i
creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in
considerazione l’eventualità di pagamento accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti
rivenienti dall’investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in
proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la
capacità di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.

3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle
direttive adottate dal consiglio di amministrazione.


ARTICOLO 24
Riserva e altri fondi

1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.

2. Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi
rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di
sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli
squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.

3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal
consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per
l’istituzione, l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.


ARTICOLO 25
Copertura delle perdite

1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 3.

2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta
di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale,
incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l'importo
totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti
tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES
entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di
interessi di mora sull’importo dovuto.

3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il
capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio
dei governatori.


ARTICOLO 26
Bilancio di previsione

Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.

ARTICOLO 27
Conti annuali

1. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.

2. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e
distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto
profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.

ARTICOLO 28
Revisione interna

È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.


ARTICOLO 29
Revisione esterna

I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal
consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni
hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono
informazioni complete sulle sue transazioni.

ARTICOLO 30
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori
sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due
membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonché un
membro della Corte dei conti europea.


2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono né accettano
istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o
privati.

3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e
verifica la regolarità dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i
documenti del MES necessari per l’espletamento delle sue funzioni.

4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio d'amministrazione degli
esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.

5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali
e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti
europea.
6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.


CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31
Sede
1. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.

2. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.

ARTICOLO 32
Status giuridico, privilegi e immunità

1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel
territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente
articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri
privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.


2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status
giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.

3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano
detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci
espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini
contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.

4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano
detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi
altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o
normative.

5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono
inviolabili.


6. I locali del MES sono inviolabili.

7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le
immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle
comunicazioni ufficiali di un membro del MES.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i
beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e
moratorie di ogni genere.

9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai
prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o
regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

ARTICOLO 33
Personale del MES

Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale
del MES.


ARTICOLO 34
Segreto professionale

I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il
personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le
informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro
funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

ARTICOLO 35
Immunità delle persone

1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i
governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e
gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti
nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e
documenti ufficiali redatti.


2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle
immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori,
a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o
al direttore generale.

3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES,
eccetto se stesso.

4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni
necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.

ARTICOLO 36
Esenzione fiscale

1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni
nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta
diretta.

2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o
rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui
prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato
acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.


3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera
remunerazione di servizi di pubblica utilità.

4. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono
esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.

5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all'applicazione di un’imposta
interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole
adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti
salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.

6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o
sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa,
resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.


ARTICOLO 37
Interpretazione e composizione delle controversie

1. Qualsiasi questione connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del
presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i
membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i
membri del MES, in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato, compresa
qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il
voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro
o ai membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione
e la soglia di voto per l’adozione della decisione è ricalcolata di conseguenza.

3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è
sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per
conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.


ARTICOLO 38
Cooperazione internazionale

Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del
presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro
del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze
specialistiche in settori correlati.

CAPO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF

Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione
del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i
500 000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell’adeguata capacità dell'ammontare
massimo di cui all’articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per
calcolare la capacità d’impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di
prestito consolidato.


ARTICOLO 40
Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF

1. In deroga all’articolo 13, il consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a
fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale
membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e
non finanziate.

2. Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli
obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell’ambito di
crediti esistenti.

3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al
trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun
trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.


ARTICOLO 41
Versamento del capitale iniziale

1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in
conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate
annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del
MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro
rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data
di pagamento della prima rata.

2. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i
membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di
emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e
l’importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacità minima di erogazione
congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.

3. Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.


ARTICOLO 42
Correzione temporanea del modello di contribuzione

1. In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello
di contribuzione descritto nell’allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale di
contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell’euro da
parte del membro considerato del MES.

2. Se, nell’anno immediatamente precedente l’adesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro
capite, a prezzi di mercato in euro, nell'anno immediatamente precedente l'adesione di un nuovo
membro del MES è inferiore al 75% della media del PIL dell’Unione europea, a prezzi di mercato,
il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, stabilito ai sensi dell’articolo 10,
beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:
a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del
MES investita nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del
SEBC; e
b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di
mercato in euro, di detto membro del MES riferita all’anno immediatamente precedente la sua
adesione al MES.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino
multiplo di 0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.

3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla
data di adozione dell’euro da parte del membro del MES in questione.

4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione
delle quote assegnate al suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i
membri del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro
partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore
immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.

ARTICOLO 43
Prime nomine

1. Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e governatori supplenti entro due
settimane dall’entrata in vigore del presente trattato.

2. Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e ciascun governatore nomina un
amministratore e un amministratore supplente entro due mesi dall’entrata in vigore del presente
trattato.


CAPO 8
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 44
Adesione

Il presente trattato è aperto all’adesione di altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro
dell’Unione europea successivamente all’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea,
della decisione che sussume l'abrogazione della deroga all'adesione all’euro come previsto
dall’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di
adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché le modifiche
da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell’adesione. Una volta approvata la
domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, l’adesione di nuovi membri del MES è
effettiva a seguito dell’avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne
dà notifica agli altri membri del MES.


ARTICOLO 45
Allegati

I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:

1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES; e

2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato.

ARTICOLO 46
Deposito

Il presente trattato è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ("il
depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.


ARTICOLO 47
Ratifica, approvazione o accettazione

1. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli
strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.

2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.

ARTICOLO 48
Entrata in vigore

1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica,
approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non
meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato II. Se del caso, l’elenco dei membri del
MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui all’allegato I viene
ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, e di cui all’allegato II, nonché il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote
versate di cui all’articolo 8, paragrafo 2.


2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica,
approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.

3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell’articolo 44, il presente trattato
entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addì due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua
estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese,
slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sarà depositato negli
archivi del depositario, il quale ne trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti
contraenti.


ALLEGATO IModello di contribuzione del MES
Membro MES Contributo al MES (%)
Regno del Belgio 3,4771
Repubblica federale di Germania 27,1464
Repubblica di Estonia 0,1860
Irlanda 1,5922
Repubblica ellenica 2,8167
Regno di Spagna 11,9037
Repubblica francese 20,3859
Repubblica italiana 17,9137
Repubblica di Cipro 0,1962
Granducato di Lussemburgo 0,2504
Malta 0,0731
Regno dei Paesi Bassi 5,7170
Repubblica d’Austria 2,7834
Repubblica portoghese 2,5092
Repubblica di Slovenia 0,4276
Repubblica slovacca 0,8240
Repubblica di Finlandia 1,7974
Totale 100,0
_______________

ALLEGATO IISottoscrizioni del capitale autorizzato
Membro MES Numero di quote Sottoscrizione di capitale
(EUR)
Regno del Belgio 243 397 24 339 700 000
Repubblica federale di Germania 1 900 248 190 024 800 000
Repubblica di Estonia 13 020 1 302 000 000
Irlanda 111 454 11 145 400 000
Repubblica ellenica 197 169 19 716 900 000
Regno di Spagna 833 259 83 325 900 000
Repubblica francese 1 427 013 142 701 300 000
Repubblica italiana 1 253 959 125 395 900 000
Repubblica di Cipro 13 734 1 373 400 000
Granducato di Lussemburgo 17 528 1 752 800 000
Malta 5 117 511 700 000
Regno dei Paesi Bassi 400 190 40 019 000 000
Repubblica d’Austria 194 838 19 483 800 000
Repubblica portoghese 175 644 17 564 400 000
Repubblica di Slovenia 29 932 2 993 200 000
Repubblica slovacca 57 680 5 768 000 000
Repubblica di Finlandia 125 818 12 581 800 000
Totale 7 000 000 700 000 000 000
____________________

MES SI, MES NO: PER CHIARIRCI LE IDEE……


 
 
 
10 APRILE 2020
 
MES SI, MES NO: PER CHIARIRCI LE IDEE……
 

L’accordo che è stato raggiunto ieri sera sul MES, acronimo di meccanismo europeo di stabilità, anche se pare non vi sia stata ancora la firma, presuppone però che vi sia stata una apertura ed un riconoscimento istituzionale ad un meccanismo che è antidemocratico per natura e contro gli interessi dei cittadini, ma a vantaggio solamente di una entità economica che crea moneta dal nulla e la presta a debito agli stati, impoverendoli sempre di più.

Aver solo pensato di negoziare un meccanismo del genere è un atto criminale, alla stretta stregua di chi lo ha approvato e sottoscritto nel 2012……aver solo pensato di trovare una soluzione, una via di uscita all’interno di quel meccanismo è la prova inequivocabile di malafede.

Chi ha a Cuore il Bene Collettivo, e vuole perseguire solamente gli interessi della gente comune, non prende neppure per un attimo in considerazione il MES.

Pertanto è del tutto superfluo disquisire se l’accordo è stato solamente raggiunto ma non è stato ancora firmato e ratificato.

Questo non è più il tempo di credere, è il tempo di Conoscere e quindi conseguentemente di poter Scegliere!

Diffidate da tutti coloro che utilizzano montagne di inchiostro, pagine e pagine di norme, articoli, riferimenti a leggi per emanare decreti, da chi utilizza scientemente un lessico forbito esprimendo concetti complessi, difficili da comprendere e che spesso lasciano spazio a più interpretazioni, perché coloro nulla hanno a che fare con la Verità!

La Verità è semplice, diretta, chiara, comprensibile da tutti indipendentemente dal grado di istruzione che si ha, arriva dritta al Cuore……chi dice la Verità, chi si prodiga per il Bene Collettivo senza nascondere doppi fini, utilizza sempre e solo due strumenti, la semplicità e la sintesi!

Le cose semplici sono anche le più vere, perché non possono essere artefatte.

Riflettete dunque, e scegliete da che parte volete stare, se dalla parte degli schiavi o dalla parte degli Uomini Liberi.
 

Andrea Riccucci

Siamo italiani perché...