di Gianni Lannes
E’ scaduto il segreto prima decennale ed infine ventennale sui
documenti della politica monetaria italiana. Già, ma chi se n’è accorto? Da
quella documentazione è possibile ricavare preziosi elementi utili ai fini di
decisive iniziative legali sia nei confronti dell'amministrazione statale ossia
del governo in carica, sia negli stessi confronti della cosiddetta Banca
d'Italia S.p.A., appartenente ormai a privati.
In deroga alla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi, la 241 del 1990 e successive modifiche, il decreto 561 del 13
ottobre 1995 firmato da Lamberto Dini, pubblicato sulla "Gazzetta
Ufficiale" numero 302 del 29 dicembre, disponeva "temporaneamente o
senza limiti di tempo", la più completa riservatezza. Dal quel momento
erano top secret i documenti inerenti
la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, quelli attinenti alla determinazione
ed attuazione della politica monetaria valutaria; gli atti relativi all’ordine
ed alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione della criminalità e infine
quelli sulla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
Ad ogni buon conto, il ministero del tesoro ha
sottratto alla trasparenza, apponendo il segreto di Stato sulle categorie di
atti «comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del ministero e degli
organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti». Si annoverano
documenti segretati per un anno e atti sottratti all’accesso per dieci e venti
anni.
L'operazione
era stata approntata nel giugno 1992, a bordo del panfilo della regina
Elisabetta Windsor, al largo di Civitavecchia, presenti i faccendieri
statali italidioti (politicanti venduti allo straniero e tecnici
servitori), subito dopo la strage di Capaci, con cui fu eliminato il
giudice Giovanni Falcone (che stava indagando sugli ingenti flussi di
denaro sporco dall'estero in Italia e viceversa), e poco prima l'eccidio
di via D'Amelio, che tolse di mezzo anche il magistrato Paolo
Borsellino.
Dunque, per gli atti relativi alla «posizione italiana nell’ambito
di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia
e finanziaria», per gli atti «preparatori del Consiglio della Comunità Europea,
sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno
dello Stato» e ….«sull’evoluzione, la consistenza, la gestione e il risanamento
del debito pubblico», la durata è di anni dieci e per altrettanti anni cala il
segreto sulle simulazioni e previsioni che riguardano le misure di contenimento
della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e
pubblico.
Il decreto prescrive la riservatezza per la durata
di venti anni dei documenti che riguardano «persone, gruppi o imprese,
relazioni e denunce degli organi e dei rappresentanti ministeriali in seno alle
pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche e alle
società partecipate o controllate».
Mister Renzi, lei che si sciacua la bocca con la
trasparenza, quantomeno dovrebbe tirar fuori i documenti riguardanti i flussi
finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato e
sull’evoluzione, la consistenza, la gestione e il risanamento del debito
pubblico, nonché sulle simulazioni e previsioni che, in tale periodo, hanno
riguardato le misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale,
del fabbisogno del settore statale e pubblico. E’ fondamentale per il popolo
sovrano avere accesso ai documenti sui quali è stato fatto calare a bella posta
il segreto tombale.
Allora, per la cronaca, il ministro in carica era
Lamberto Dini che resse il ministero dal 10 maggio 1994 al 18 maggio 1996,
giorno in cui gli successe Carlo Azeglio Ciampi fino al 14 maggio 1999, quando
divenne presidente della Repubblica. Chissà magari un giorno si dovrà pur
rilevare la corposa presenza dei governatori e di alti funzionari di Bankitalia
ai vertici delle istituzioni repubblicane. Come non rammentare Luigi Einaudi, governatore
della Banca d’Italia che fu il primo presidente della Repubblica dopo esserne
stato ministro del Tesoro, dal 31 maggio al 4 giugno 1947. Un altro governatore,
Guido Carli, è stato ministro del Tesoro dal 23 luglio 1989 al 28 giugno 1992,
in seguito presidente della Confindustria che se non è un’istituzione pubblica
è pur sempre il ministero dell’Industria del governo ombra dei poteri forti,
senza parlare degli uomini dell’ufficio studi della Banca d’Italia
"prestati" alla Repubblica, da Savona a Draghi, alla Tarantola in
Rai.
Il 13 ottobre 1995, il governo “tecnico” di Lamberto
Dini (oggi un pensionato d'oro), mediante il Decreto Ministeriale numero 561,
pone il segreto su:
«articolo 2) atti, studi, analisi, proposte e relazioni
che riguardano la posizione italiana nell’ambito di accordi internazionali
sulla politica monetaria…;
d) atti preparatori del Consiglio della Comunità
europea;
e) atti preparatori dei negoziati della Comunità
europea…
Articolo 3. a ) atti relativi a studi, indagini,
analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni… sulla
struttura e sull’andamento dei mercati finanziari e valutari…; ecc. …)».
In altri termini, il popolo sovrano non deve sapere
nulla della trappola in preparazione sulla politica monetaria presente e
futura. L’1 gennaio 2002 l’Italia ed altri Paesi europei (non tutti) adottano
come moneta l’euro. I prezzi raddoppiano, gli stipendi invece no.
Art. 2.
Categorie di documenti attinenti alla sicurezza,
alla
difesa nazionale e alle relazioni internazionali
1. Ai sensi
dell'art. 8, comma 5, lettera
a), del decreto
del
Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, ed in relazione
alla esigenza di salvaguardare la sicurezza,
la difesa nazionale,
nonche'
l'esercizio della sovranita'
nazionale, la continuita' e la
correttezza
delle relazioni internazionali, sono
sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) atti
relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e
controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi
connessi alle
esigenze
di difesa e relativi all'attivita' di
approvvigionamento,
acquisizione,
dislocazione di beni
immobili e mobili,
gestione
tecnico-operativa
e manutenzione di
mezzi, armi, munizioni,
esplosivi,
materiali e procedure
classificati, nonche' accordi
intergovernativi di sicurezza e difesa comune;
b) atti, studi, relazioni e proposte relativi
alle iniziative di
finanziamento,
previsione e controllo
di bilancio, riguardanti
situazioni di emergenza in materia di difesa e
protezione civile;
c) atti,
studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la
posizione
italiana nell'ambito di
accordi internazionali sulla
politica monetaria e sulla politica creditizia e
finanziaria;
d) atti
preparatori del Consiglio della Comunita' europea;
e) atti
preparatori dei negoziati
della Comunita' europea,
nonche' degli accordi multilaterali di ristrutturazione del
debito
estero;
f) documenti,
studi, proposte, relazioni,
indagini e atti
relativi alla partecipazione italiana
alle istituzioni creditizie
internazionali;
g) atti
relativi alla programmazione ed
alla iniziativa
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione, nonche'
verbali, atti e
relazioni
degli uffici dei
servizi ispettivi attinenti
alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni
internazionali.
Art. 3.
Categorie di documenti attinenti alla determinazione
ed
attuazione della politica monetaria valutaria
1. Ai sensi
dell'art. 8, comma 5, lettera
b), del decreto
del
Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, ed in relazione
alla esigenza
di salvaguardare la
riservatezza dei processi
di
formazione,
di determinazione e
di attuazione della
politica
monetaria
e valutaria, sono
sottratte all'accesso le
seguenti
categorie
di documenti, quando dalla loro
divulgazione o conoscenza
possa derivare effettivo e
concreto pregiudizio alla
tutela dei
processi stessi:
a) atti
relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte,
programmi,
elaborazioni e comunicazioni
sui flussi finanziari di
entrata e di spesa, sulle previsioni
del fabbisogno dello
Stato,
sulla
evoluzione, la consistenza,
la gestione, il risanamento del
debito pubblico e provvedimenti per il contenimento
ed il risanamento
della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura
e sull'andamento
dei mercati finanziari e valutari nonche' sulla
politica fiscale e di
spesa pubblica;
b) elaborazioni,
simulazioni e previsioni concernenti misure di
contenimento della spesa per interessi e, in
generale, del fabbisogno
del settore statale e di quello pubblico allargato;
c) atti,
anche preparatori, relativi alla emissione
o ad altre
determinazioni
in materia di
titoli di Stato e di autorizzazione
all'emissione di prestiti in eurolire;
d) atti
relativi agli interventi
dell'Amministrazione in campo
monetario
e valutario, se
connessi ai procedimenti
di cui alla
successiva lettera e);
e) atti
di programmazione e
di iniziativa dell'attivita' di
vigilanza
e di ispezione,
nonche' verbali, atti e relazioni dei
servizi
ispettivi ed atti
sanzionatori, quando possa
derivarne
pregiudizio
ai processi di
formazione, di determinazione e di
attuazione della politica monetaria e valutaria.
Art. 4.
Categorie
di documenti attinenti
all'ordine ed alla
sicurezza
pubblica nonche' alla
prevenzione e alla
repressione della
criminalita'.
1. Ai sensi
dell'art. 8, comma 5, lettera c), del
decreto del
Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, ed in relazione
all'esigenza di
salvaguardare l'ordine e
la sicurezza pubblica,
nonche'
la prevenzione e
la repressione della
criminalita', sono
sottratte all'accesso le seguenti categorie di
documenti:
a) atti e
documenti relativi alle iniziative di
finanziamento,
previsione
e controllo di
bilancio e spesa, attinenti a programmi
connessi
alle esigenze di
polizia e sicurezza
e relativi
all'attivita'
di approvvigionamento, dislocazione, gestione
e
manutenzione di infrastrutture, tecnologie,
mezzi, armi, munizioni,
esplosivi
e materiali classificati
in dotazione alle
forze di
polizia;
b)
documenti di programmazione e di iniziativa dell'attivita' di
vigilanza
e di ispezione,
nonche' verbali, atti e relazioni dei
servizi
ispettivi facenti capo
all'Amministrazione del tesoro,
attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica
ovvero alla prevezione
e repressione della criminalita';
c) atti
relativi alle operazioni concernenti l'ideazione, anche
grafica, la commessa, la fabbricazione e la
distribuzione di moneta,
carta moneta e titoli di Stato;
d)
documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio
dell'Amministrazione, alle procedure di sicurezza ovvero elaborati
o
atti
tecnici concernenti attrezzature
e impianti soggetti
ad
omologazione
ed approvazione quando l'accesso possa recare oggettivo
e concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e
dei beni.
Art. 6.
Periodo di differimento
1. Ai sensi
e nei limiti dell'art. 24, comma
6, della legge
7
agosto
1990, n. 241,
e dell'art. 8, commi 2 e 3, del
decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
per le categorie
di
documenti indicati negli
articoli precedenti la
sottrazione
all'accesso opera per il periodo
a fianco di
ciascuna categoria
indicato,
con decorrenza dalla data del
provvedimento che chiude il
procedimento di cui essi fanno parte:
a)
documenti di cui
all'art. 2, lettere
c), d), 10
anni;
documenti
di cui alla lettera b),
riguardanti la protezione civile,
un anno;
b)
documenti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), 10 anni;
c)
documenti di cui all'art. 5, lettera m), 5 anni; lettera
i),
20 anni; lettera aa), 10 anni.
(art. 5…i) atti,
studi, analisi, relazioni,
proposte, denunce degli
organi e dei
rappresentanti ministeriali in
seno alle pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle
banche ed alle
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